Art. 7.
(Assetto proprietario degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

      1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ad esclusione degli alloggi di proprietà degli enti locali, sono conferiti alle regioni che possono trasferirne la proprietà agli enti o agli istituti regionali per l'edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, ovvero agli stessi enti locali, fermo restando l'obbligo di mantenere pubbliche la proprietà e la gestione dei medesimi alloggi.
      2. Le regioni assicurano la unitarietà della gestione e della programmazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e degli altri interventi finalizzati a soddisfare le esigenze abitative del territorio di competenza.
      3. Le regioni stabiliscono altresì, i ruoli e le competenze degli enti locali in materia di programmazione e di gestione degli interventi, di gestione e di manutenzione del patrimonio e delle altre competenze connesse al settore dell'intervento pubblico nelle politiche abitative.
      4. Gli immobili facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sono esonerati dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili.

 

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