1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ad esclusione degli alloggi di proprietà degli enti locali, sono conferiti alle regioni che possono trasferirne la proprietà agli enti o agli istituti regionali per l'edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, ovvero agli stessi enti locali, fermo restando l'obbligo di mantenere pubbliche la proprietà e la gestione dei medesimi alloggi.
2. Le regioni assicurano la unitarietà della gestione e della programmazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e degli altri interventi finalizzati a soddisfare le esigenze abitative del territorio di competenza.
3. Le regioni stabiliscono altresì, i ruoli e le competenze degli enti locali in materia di programmazione e di gestione degli interventi, di gestione e di manutenzione del patrimonio e delle altre competenze connesse al settore dell'intervento pubblico nelle politiche abitative.
4. Gli immobili facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sono esonerati dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili.